Non per dovere di cronaca ma per fare un piacere a qualche amico che opera nel settore spettacolo riporto il quadro generale al 29 aprile 2020 sperando sia cosa utile.
Quando viene istituito un tavolo, per una crisi o problematica in genere, si tiene conto del numero di persone da sovvenzionare o risarcire, il budget misurato in funzione delle disponibilità economiche dell’ente che deve rifondere, ovvero si verifica la giacenza di denaro e si calcola la divisione in base ai richiedenti. In questo caso si è calcolato un numero di matricole INPS con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione” Questa diventa l’unità di misura individuata dall’amministrazione pubblica cioè la scelta politica di portare denaro ai cittadini con i requisiti, colpiti dall’emergenza. Ho letto molte lamentele sui social riguardo i 600 euro ritenuti un contributo troppo scarso, nei mesi di aprile e maggio è stato portato a € 800. Purtroppo o per fortuna questi denari sono stati assicurati.
Nel DPCM del 17 marzo 2020, detto più comunemente Decreto #CuraItalia sono state introdotte le misure per tutelare gli operatori del reparto cultura e sono stati messi a disposizione due fondi. Purtroppo al 29 aprile 2020 molti operatori non hanno ancora ricevuto nulla.
Il 24 aprile 2020 gli Assessori delle Regioni hanno prodotto un comunicato stampa, indirizzato al Ministro Franceschini che ha il mandato per la cultura e il turismo. Il rappresentante per l’Emilia Romagna è l’Assessore Mauro Felicori che si è insediato da pochi giorni (28 febbraio 2020).
Nel comunicato l’esecutivo viene invitato a un maggiore coinvolgimento delle Regioni e delle province autonome. Viene valutata positivamente l’adozione di ulteriori misure di sostegno al settore dei musei e dell’editoria, del cinema, degli artisti e dello spettacolo. Così come è ritenuto positivo l’intervento a favore dei soggetti “più indifesi” del settore, cui sono stati destinati 20 dei 130 milioni già stanziati col Fondo emergenza spettacolo. Viene richiesto di avviare un confronto Stato-Regioni, soprattutto a livello tecnico, per evitate una gestione centralistica del fondo o fondata sulla base di requisiti di attività minimi che suscitano diverse perplessità. Gli Assessori indicano di percorrere la strada della massima concertazione, evitando possibili contenziosi e sostenendo l’impegno delle Regioni a fianco degli operatori, degli artisti per una ripartenza della cultura orientata ad ampliare sempre più la platea dei fruitori.
A oggi la macchina burocratica pare si sia messa subito in moto ma tarda a dare i risultati. Sarebbe opportuno capire in concreto quali altri strumenti si vogliano adottare e quali promozioni si intendono attuare con i due Fondi messi a disposizione dal Governo.
È sicuramente vero che le aziende del settore devono accollarsi il rischio d’impresa ma un Paese civile deve affiancarle e supportarle perché la nostra cultura è patrimonio dell’umanità e non può essere abbandonata a se stessa. Le priorità sono al momento riguardanti la salute, occorre fare i primi passi tutti insieme e programmare una ripartenza che possa essere lo sprono per altri settori e il prodromo alla voglia di ripartire con slancio.
#NICOLARIZZOLI
Link del Comunicato
Riporto i provvedimenti e gli articoli riguardanti la cultura e lo spettacoli tratti dal sito della gazzetta ufficiale .
Scarica il DPCM
Art. 38
(Indennità lavoratori dello spettacolo)
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e’ riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L’indennità di cui al presente articolo e’ erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 88
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 89
(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per
l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l’anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di
competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle
disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Art. 90
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all’articolo
71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e’ destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonchè le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.
Art. 100
(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e’ istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli
enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126.
2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le
procedure di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre
2009, n. 213.
3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all’articolo 5 del Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unita’ locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 101
(Misure urgenti per la continuità’ dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)
1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 e’ prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali
allo svolgimento delle predette prove.
2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a
distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, per l’attribuzione della classe stipendiale successiva.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma
3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell’assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria.
6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all’articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E’ conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto
dall’articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell’abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 e’ avviato entro il 30 settembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica.
FINE